La Corte di Cassazione, VI Sezione penale, ha di recente confermato una pronuncia della Corte di Appello di Lecce, affermando la sussistenza del reato di sottrazione di persone incapaci, ai sensi dell’art. 574 c.p., in relazione alla condotta di una donna che, dopo la separazione, aveva unilateralmente modificato la residenza del figlio minore, ostacolando attivamente i contatti e i rapporti del bambino con il padre, che invano aveva tentato di opporsi.
Irrilevante è la circostanza che il padre conoscesse il luogo di dimora del figlio, non essendogli di fatto consentito vederlo liberamente. Irrilevanti risultano altresì tutti i rilievi riguardanti i rapporti estremamente conflittuali tra l’uomo e la donna, in un’ottica di salvaguardia esclusiva degli interessi e della posizione del minore.
Con questa pronuncia la Corte amplia la rilevanza penale di un comportamento del genitore volto a inibire i rapporti del proprio figlio con l’altro genitore, a prescindere dalle circostanze specifiche del fatto, riconoscendo ancora una volta l’importanza fondamentale che svolgono entrambi i genitori nella vita e nella formazione dei figli.
La potestà genitoriale, intesa come un diritto-dovere del genitore nei confronti del figlio, non può pertanto essere unilateralmente limitata od ostacolata senza che vi sia un intervento in tal senso da parte di un giudice, non potendo essere rimesse al singolo genitore le valutazioni circa l’effettiva fondatezza del diritto dell’altro di far parte della vita del proprio figlio.
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