Avere un parente malato di Alzheimer è una disgrazia che comporta oltre al dolore sovente anche notevoli esborsi di denaro.

Con l’Ordinanza n. 26943 del 17.10.2024 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un familiare di un malato di Alzheimer che era stato ricoverato in una R.S.A. fino alla morte (avvenuta nel 2018) e che aveva integralmente pagato la retta per il ricovero in adempimento di una contratto stipulato fra i parenti del malato e la R.S.A.

I parenti del malato avevano chiesto all’Azienda Sanitaria Locale il rimborso delle somme pagate e dopo aver visto rigettata la loro domanda tanto dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Milano avevano ricorso in Cassazione.

Quest’ultima ha dato loro ragione, facendo applicazione della L. n. 833/1978, della L. n. 730/1983, del D.lgs n. 502/1992 e del DPCM 14.02.2001 e ribadendo le proprie precedenti decisioni n. 34590/2023 e n. 4558/2012, ha stabilito che: “le prestazioni socio assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale e sono soggette a l regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l’impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta” ed ancora: “l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria , quindi di competenza del S.S.N., ai sensi dellart. 30 della legge n. 730/1983 non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde”.

Come recentemente ribadito in una sentenza dal Tribunale di Torino che ha condannato una R.S.A. a restituire al parente del malato (oramai deceduto) quanto da questi pagato, è necessario che chi propone una siffatta domanda documenti la necessità del ricoverato di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” possibilmente allegando un dettagliato piano terapeutico dal quale emerga che il ricovero non soltanto finalizzato a fornire assistenza, vitto e alloggio, ma anche connotato dall’effettuazione di terapie mediche, che (in applicazione del principio sopra riportato) sussumono nell’ambito del S.S.N. anche quelle assistenziali.