La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3946/2025, sancisce un principio fondamentale in materia di diritto di famiglia: anche un solo episodio di violenza consente al giudice di addebitare la separazione, a prescindere da altre cause, financo preesistenti.

Questa pronuncia prende avvio da un ricorso avverso una decisione della Corte di Appello di Catanzaro, che nega la richiesta di addebito della separazione di una donna vittima di violenza da parte del marito.

La domanda di separazione, non opposta dall’uomo, poggia le proprie basi su una crisi coniugale derivante da molteplici motivi, tra i quali assume rilevanza primaria l’atteggiamento aggressivo e violento del marito, che un giorno sfocia in un episodio di particolare gravità, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dell’aggressore.

La risposta negativa della Corte di Appello in punto di addebito trova il proprio fondamento nel fatto che si ritiene non provato il nesso eziologico tra l’avvenuto episodio di violenza e la crisi irreversibile del rapporto tra i due. Tale pronuncia si basa sull’assunto secondo il quale, pur essendo possibile addebitare la separazione in presenza di un solo fatto di percosse, è però necessario che questo venga provato e che risulti provato anche il nesso causale tra le percosse e la crisi irreversibile del matrimonio; tali prove, in questo caso, non sono considerate sussistenti.

La Corte di Cassazione cassa con rinvio.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, anche un unico e isolato episodio di violenza altera definitivamente l’equilibrio della coppia e rappresenta un valido e preminente motivo per addebitare la separazione, rivestendo una incidenza prevalente rispetto a tutte le altre cause, seppur preesistenti, della crisi coniugale.

La violenza fisica, afferma la Corte, costituisce una violazione talmente grave e inaccettabile da fondare, di per sé sola, sia la pronuncia di separazione, in quanto ragione determinante la intollerabilità della convivenza, sia l’addebito della stessa nei confronti dell’autore.

Il giudice, nel prendere la decisione, non è tenuto a comparare l’incidenza di altre cause che, oltre alle percosse, hanno cagionato la crisi del matrimonio, poiché l’incidenza causale di atti di violenza è incomparabile con altri coefficienti causali, a prescindere dal fatto che possano preesistere.

La Corte ribadisce così un principio consolidato e conferma la volontà forte della nostra magistratura di garantire una tutela effettiva nei confronti delle vittime di violenza, che purtroppo molte volte si ripercuotono con conseguenze estremamente negative anche sui minori direttamente o indirettamente coinvolti.

Ordinanza 3946/2025