Con l’ordinanza n. 3552/2025, la Suprema Corte ha ribadito i criteri-guida da seguire per compiere l’accertamento di merito relativo all’autosufficienza economica del figlio maggiorenne, quale condizione necessaria e sufficiente a far cessare il suo diritto al mantenimento da parte dei genitori.

Il caso riguarda un padre che, a seguito di divorzio, viene gravato dall’obbligo di corrispondere una somma di denaro a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne. L’uomo chiede dapprima al Tribunale e poi alla Corte di Appello di riconoscere l’intervenuta autosufficienza economica del giovane, ormai da tempo dedito ad attività lavorativa e completamente disinteressato allo stato di salute precario del genitore, per veder dichiarato estinto l’obbligo di mantenimento. A seguito di accertamenti, i giudici di merito rigettano la richiesta e l’uomo decide di ricorrere in Cassazione.

La prima sezione civile della Corte conferma le statuizioni dei giudici di primo e secondo grado, rigetta la richiesta del ricorrente e ribadisce i parametri da valutare per una decisione nel merito della domanda, valutazione che comunque non può essere messa in discussione in sede di legittimità.

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia a oggetto l’età, l’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l’impegno nella ricerca di un lavoro e, in particolare, la condotta personale complessivamente tenuta dal giovane dal raggiungimento della maggiore età.

Una volta effettuate le suddette valutazioni, non rientra fra le competenze del giudice di legittimità esprimere la propria condivisione o meno con riferimento alle argomentazioni di dettaglio relative alla ricostruzione dei fatti; compito della Corte di Cassazione, invece, è quello di controllare se nei giudizi di merito sia stato dato debito conto delle ragioni poste a fondamento della decisione e che la motivazione risulti ragionevole e plausibile.

Il figlio maggiorenne resta pertanto titolare del diritto di essere mantenuto dai genitori divorziati fintanto che non sia in grado di provvedere economicamente a se stesso. Resta fermo il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui l’assegno corrisposto per il mantenimento non deve essere considerato alla stregua di una rendita o un vitalizio sine die, per cui tale diritto non esonera il giovane dall’impegno per la ricerca di una indipendenza economica, in conformità con il fondamentale principio di autoresponsabilità.

Ordinanza n. 3552/2025