Con una recente pronuncia la Corte di Appello di Ancona ha accolto il gravame di una donna che chiedeva la cancellazione dell’annotazione nei registri dello stato civile italiano della sentenza di divorzio per ripudio emessa e registrata in Bangladesh su iniziativa del marito, a sua insaputa (CdA Ancona, ordinanza n. 189 del 03.02.2025).

Il ripudio islamico (“talaq”) consente infatti all’uomo di sciogliere il matrimonio con un atto unilaterale, valido ed efficace anche nel caso in cui la moglie non ne sia a conoscenza.

Tuttavia, come ricorda la Corte di Appello, affinché un tale atto sia riconosciuto entro i confini dello Stato italiano è necessario che non sia contrario all’ordine pubblico e che siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa, come sancito dall’art. 65 l. 218/1995.

In Italia il ripudio è naturalmente contrastante con il principio di uguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, che trova la sua consacrazione nell’art. 29 della Costituzione e che non consente di elevare la figura del marito ad arbitro delle sorti del matrimonio, riducendo la moglie a soggetto passivo delle sue determinazioni.

Orbene, posto che l’ordine pubblico da considerare quando la sentenza straniera di divorzio riguarda due cittadini di quella stessa nazionalità è quello internazionale, risultante dai principi comuni alle nazioni di civiltà affine volti alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, nel caso di specie il ripudio islamico ne rappresenta una chiara violazione. Difatti, l’ordine pubblico internazionale è basato su principi quali l’uguaglianza, il divieto di discriminazione tra sessi, il diritto di difesa e lo scioglimento del matrimonio come conseguenza di un concreto accertamento del disfacimento della comunione di vita familiare.

Ne deriva, quale regola generale, che non è compatibile con l’ordinamento italiano l’atto straniero che valida un divorzio per ripudio, consistendo in una palese discriminazione dei diritti della donna, che non consente un contraddittorio coerente con i principi portanti dello Stato di diritto in materia di persone e di famiglia.

CdA Ancona, ordinanza n. 189 del 03.02.2025-189 (1)